Art. 12.
(Condizioni degli animali negli stabilimenti).

      1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali per fini di ricerca deve provvedere, conformemente a quanto disposto dall'Allegato 2 annesso alla presente legge, affinché:

          a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consenta una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;

          b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;

          c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;

          d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, sofferenza o forte stress.

      2. Il personale addetto al mantenimento e alla cura degli animali verifica quotidianamente le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati, informando tempestivamente il

 

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medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario in caso di insorgenza di stati di sofferenza o di forte stress negli animali.
      3. Il medico veterinario responsabile controlla le condizioni di salute e il benessere degli animali, e assicura il corretto trattamento in tutte le fasi delle singole tecniche o procedure, allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, sofferenza o forte stress.
      4. L'Allegato 2 annesso alla presente legge prescrive le modalità di sistemazione e le condizioni di permanenza degli animali negli stabilimenti di cui agli articoli 10 e 11.
      5. Le autorizzazioni all'apertura degli stabilimenti utilizzatori, di allevamento o di fornitura, sono concesse previa verifica della conformità delle strutture alle disposizioni dell'Allegato 2 annesso alla presente legge.